A chi occupa in modo permanente (per più di un anno o senza scadenza) o temporaneo (meno di un anno):
- strade, corsi, piazze e beni del Comune;
- gli spazi soprastanti (esclusi balconi, verande e infissi di carattere stabile), o sottostanti il suolo pubblico;
- aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.
L'occupazione di spazio pubblico è consentita solo previo rilascio di un provvedimento di concessione o autorizzazione.
Il canone è dovuto dal titolare o, in mancanza, dall'occupante abusivo.
A chi diffonde , anche abusivamente, messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
A chi occupa, anche abusivamente, aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).